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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16871 - pubb. 10/03/2017.

Crollo di lastrico solare di uso esclusivo e responsabilità del custode


Cassazione civile, sez. II, 21 Novembre 2016, n. 23680. Est. Criscuolo.

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrico solare di uso esclusivo - Crollo determinato da vizi e carenze costruttive dell'immobile - Responsabilità esclusiva del custode - Sussistenza - Fondamento


La responsabilità per il crollo di un lastrico solare ad uso esclusivo, determinato da vizi e carenze costruttive dell'immobile, è ascrivibile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al proprietario ovvero all'usuario esclusivo, in quanto il danno è conseguente a fatti che involgono la sola responsabilità del custode, e non anche la violazione di obblighi di manutenzione gravanti sul condominio. (massima ufficiale)

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