Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16841 - pubb. 07/03/2017

Inammissibile il ricorso per cassazione finalizzato alla rivalutazione dei diversi elementi di fatto incidenti sulla stipulazione

Cassazione civile, sez. III, 02 Febbraio 2017, n. 2717. Est. Chiara Graziosi.


Ricorso per cassazione – Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cpc – Interpretazione clausola contrattuale – Contestazione – Inammissibilità
 
Ricorso per cassazione – Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cpc – Richiesta valutazione di tutte le variabili incidenti sulla stipulazione – Inammissibilità



E’ inammissibile il motivo di ricorso diretto a censurare l’interpretazione di una clausola contrattuale data dalla corte di merito che, rispetto a un contratto di assicurazione, ha ritenuto applicabile la franchigia generale di £. 5.000.000 e non la franchigia di £. 1.500.000.000, invocata dal ricorrente. Nel caso di specie ricorre una censura direttamente fattuale che chiede al giudice di legittimità un vero e proprio accertamento di merito in ordine al contenuto della clausola contrattuale, ovvero della ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti manifestata nel negozio. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)
 
E’ inammissibile il motivo di ricorso diretto a censurare la presunta mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutte le variabili occorse in sede di stipulazione. La censura si traduce, infatti, nella richiesta al giudice di legittimità di operare una valutazione alternativa degli elementi di fatto sulla cui base è stata ricostruita la volontà negoziale delle parti. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano del Foro di Milano


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