Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16806 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 15 Dicembre 2016. .


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Valore ricavabile dalla continuazione dell’attività – Destinazione ai creditori nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione – Necessità



La prosecuzione dell'attività di impresa in sede concordataria non può comportare il venir meno della garanzia patrimoniale del debitore, che risponde dei suoi debiti con tutti i beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.), non creando la prosecuzione dell'attività un patrimonio separato o riservato in favore di alcune categorie di creditori (anteriori o posteriori alla domanda di concordato). Né pare, consentito azzerare, in sede concordataria, il rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), che è un corollario della responsabilità patrimoniale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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