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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1679 - pubb. 28/04/2009.

Immobili a garanzia di debiti di terzi: esclusione dalla verifica formale e applicazione dell'art. 108 L.F.


Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2009, n. 2429. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Beni del fallito - Ipoteca a garanzia di debito altrui - Relativo creditore - Ammissione al passivo - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Intervento in sede di liquidazione - Modalità - Effetti.


I titolari di diritti di prelazione (nella specie, un'ipoteca) su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione, in quanto l'art. 52 legge fall. sottopone ogni credito a concorso se il fallito si identifica con il debitore, mentre nella specie, essendo il fallito estraneo al rapporto obbligatorio, il debito corrispondente non può incidere sulla massa passiva; i predetti crediti, anche se esclusi dal concorso formale, sono peraltro assoggettabili a verifica, ai sensi dell'art. 108 ultimo comma, legge fall., nella fase posticipata della liquidazione del bene gravato, rappresentando il titolo che costituisce la prelazione una passività di cui il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali, sempre che la sua validità ed attualità, oltre che opponibilità alla massa, non siano state contestate dal curatore con le apposite azioni. (fonte CED – Corte di Cassazione)

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