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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16655 - pubb. 01/02/2017.

Domande prodromiche di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016. Est. Terrusi.

Fallimento - Domande di risoluzione contrattuale e simulazione - Trascrizione anteriore al fallimento della parte convenuta - Proseguibilità con il rito ordinario - Pretese, accessorie, di carattere restitutorio o risarcitorio - Rito ex art. 93 ss. l.fall. - Necessità - Fondamento


Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria. (massima ufficiale)

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