Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16611 - pubb. 27/01/2017

Opposizione a decreto ingiuntivo ed effetti dell’intervenuto fallimento del debitore opponente

Tribunale Taranto, 15 Settembre 2016. Est. Casarano.


Procedimento monitorio – Opposizione al decreto ingiuntivo – Fallimento, in corso di causa, del debitore/opponente – Onere di riassunzione del procedimento da parte del curatore fallimentare – Non sussiste – Inefficacia sopravvenuta del decreto ingiuntivo opposto – Sussiste



La Legge fallimentare, atteggiandosi come norma speciale rispetto a quella generale prevista dal codice di rito, prevede una competenza esclusiva inderogabile del giudice delegato del fallimento ad esaminare tutte le domande tese ad ottenere il riconoscimento di un credito nei confronti del debitore fallito, anche al fine di garantire che il fondamento del credito da insinuare al passivo sia accertato nel contraddittorio anche degli altri creditori concorrenti.
Il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, non può essere opponibile alla massa, e il credito va accertato nella sede naturale davanti al giudice del fallimento.
Con il fallimento del debitore si configura allora l’inefficacia sopravvenuta del decreto ingiuntivo opposto, per cui non si viene a configurare un onere di riassunzione della causa in capo all’opponente, il che pone fuori gioco la possibilità di dichiarare l’estinzione della causa ex artt.653, I co., e 307 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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