Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16572 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016. .


Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Immobili – Trattativa privata mediante negozio transattivo – Nullità



Nessun negozio giuridico attraverso il quale venga attuato il trasferimento a trattativa privata di immobili acquisiti al fallimento si sottrae alla sanzione di nullità ex art. 1418 c.c. - che è destinata ad investire anche quei provvedimenti degli organi fallimentari, direttamente consequenziali alla vendita - onde è vano prospettare che la vendita sia avvenuta nell'ambito di una transazione, negozio che, peraltro, non si sottrarrebbe all'applicazione della norma di cui all'art. 1419 c. c. per la nullità che comunque investe il trasferimento della proprietà degli immobili quando questo avesse costituito l'oggetto di una delle concessioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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