Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16559 - pubb. 20/01/2017

Natura prededucibile dei compensi ai professionisti per l’accesso al concordato e dei relativi pagamenti

Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 2017, n. 280. Est. Ferro.


Concordato preventivo – Prestazioni erogate da professionisti per l’accesso alla procedura – Prededucibilità – Requisito della funzionalità – Caratteristiche – Natura di atti di straordinaria amministrazione – Esclusione (nella fattispecie)



In tema di crediti prededucibili ai sensi dell’art. 111 legge fall., il requisito della funzionalità opera anche quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento e il modo con cui sono assunte nell’ambito del rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinano razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa anche solo preparatoria di una procedura concorsuale tra quelle di cui al R.D. n. 267 del 1942.

Pertanto, le prestazioni dell'attestatore, dello stimatore titolato, del professionista redattore o coadiutore del piano in preparazione e del legale redigente la domanda, per un verso integrano attività almeno astrattamente collocabili in relazione alla procedura instauranda o pendente (già con il deposito della domanda giudiziale) e, per altro verso, perché siano considerate eccedenti l'ordinaria amministrazione non basta né il loro costo assolto in modo diretto dal debitore, né la datazione temporale del pagamento (a concordato pendente) per trasformare i relativi atti solutori in atti  di straordinaria amministrazione.

(Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato a causa dei pagamenti eseguiti a favore di alcuni professionisti incaricati di curarne la stesura, effettuati dalla proponente durante i termini accordati dal collegio per il deposito della proposta e del piano, in quanto siffatti crediti, indipendentemente dalla circostanza che fossero sorti prima o dopo il deposito della domanda con riserva, secondo i giudici di merito, avrebbero potuto assumere rango prededucibile solo a seguito dell'intervenuta ammissione al concordato, in concreto poi non avvenuta.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Arturo Pardi


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