ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16548 - pubb. 19/01/2017.

Concordato con riserva e concessione di un termine superiore a quello previsto dall’art. 161, comma 6, l.f.


Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 2017. Est. Ferro.

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Assegnazione di un termine superiore a quello previsto dall’art. 161, commi 6 e 10 l.f. – Termine non eccedente quello complessivo – Ragionevole affidamento – Effetti


La concessione al debitore di un termine superiore a quello previsto dall’art. 161, comma 6, legge fall., ma non eccedente quello complessivo assegnabile considerando l’eventuale proroga, non dà luogo ad un provvedimento abnorme, così che deve ritenersi tempestivo, anche in ragione del ragionevole affidamento ingenerato nel proponente, il deposito del piano e della documentazione che abbia avuto luogo entro il termine concesso.

(Nel caso di specie, il Tribunale dopo aver erroneamente concesso al debitore, per il deposito del piano e della documentazione, un termine di 92 giorni (era pendente istanza di fallimento, per cui il termine non avrebbe potuto superare i 60 giorni), ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato nonostante il debitore, dopo aver chiesto la proroga, avesse comunque provveduto al deposito rispettando il primo termine assegnato. La Corte d’Appello ha, quindi, accolto il reclamo del debitore ed il Fallimento proposto ricorso per cassazione.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale