ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16526 - pubb. 16/01/2017.

Vendita nel fallimento a trattativa privata mediante transazione


Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016, n. 26954. Est. Ferro.

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Immobili – Trattativa privata mediante negozio transattivo – Nullità

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Immobili – Trattativa privata mediante negozio transattivo – Nullità


Nessun negozio giuridico attraverso il quale venga attuato il trasferimento a trattativa privata di immobili acquisiti al fallimento si sottrae alla sanzione di nullità ex art. 1418 c.c. - che è destinata ad investire anche quei provvedimenti degli organi fallimentari, direttamente consequenziali alla vendita - onde è vano prospettare che la vendita sia avvenuta nell'ambito di una transazione, negozio che, peraltro, non si sottrarrebbe all'applicazione della norma di cui all'art. 1419 c. c. per la nullità che comunque investe il trasferimento della proprietà degli immobili quando questo avesse costituito l'oggetto di una delle concessioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'art. 108 della legge fallimentare non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata ma soltanto l'alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata ed è illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dall'art. 108 citato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale