Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16505 - pubb. 12/01/2017

Procedimento ex art.702 bis c.p.c. in materia di ripetizione di interessi anatocistici

Tribunale Pavia, 22 Dicembre 2016. Est. Pirola.


Ordinanza ex art.702 ter - Ripetizione di interessi anatocistici -  Tribunale di Pavia



In caso di mancata produzione del contratto di conto corrente è onere della banca provare che le clausole ritenute nulle rispondano invece ai requisiti di determinatezza e di forma richiesti dalla legge.

Nel caso sia provata l’esistenza dell’apertura di credito - deducibile anche dalle ammissioni della Banca a giustificazione dell’applicazione delle commissioni di massimo scoperto - ma non provato il limite della stessa, l’apertura di credito deve ritenersi illimitata e quindi tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie, essendo peraltro irrilevante che il saldo del conto sia talvolta stato positivo, posto che i versamenti a carattere solutorio sono solo quelli diretti a reintegrare un passivo del conto eccedente i limiti dell’apertura di credito. (Marco Campanella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Campanella


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