ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16498 - pubb. 12/01/2017.

Idoneità del 'pactum de non petendo' ad escludere lo stato d'insolvenza del debitore


Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2005. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Stato d'insolvenza - Accertamento - "Pactum de non petendo" - Efficacia - Condizioni


L'efficacia del "pactum de non petendo", pur non condizionata all'adesione di tutti i creditori, è tuttavia correlata alla sua idoneità - che deve essere valutata alla luce della complessiva condizione debitoria dell'impresa, e, quindi anche con riguardo alla scadenza delle obbligazioni escluse dal patto medesimo - ad escludere lo stato d'insolvenza del debitore, se ed in quanto esso testimoni la condizione di credito e di fiducia di cui gode il debitore nel ceto creditorio considerato nel suo complesso. (massima ufficiale)

Il testo integrale