Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16494 - pubb. 11/01/2017

Impugnazione del decreto che dichiara inammissibile o revoca il concordato e di quello che decide sull'omologazione

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Dicembre 2016, n. 27073. Est. De Chiara.


Concordato preventivo – Inammissibilità ex art. 162, comma 2, l.f. – Revoca ex art. 173 l.f. – Impugnabilità del decreto ex art. 111 Cost. – Esclusione

Concordato preventivo – Omologazione – Impugnabilità del decreto ex art. 111 Cost. – Esclusione – Reclamabilità ex art. 183 l.f.



Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, legge fallim. (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non avendo carattere decisorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, legge fallim., non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo.

(Le Sezioni unite hanno inoltre precisato che il principio di cui alla prima massima non comporta il rischio che la funzione nomofilattica del giudice di legittimità non abbia modo di esprimersi con riguardo agli istituti della inammissibilità della proposta di concordato e della revoca dell'ammissione alla procedura: essa, invero, trova comunque spazio allorché — come avviene normalmente — alle decisioni di inammissibilità o revoca consegua la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, impugnabile, come si è visto, anche per motivi di censura relativi a quelle decisioni presupposte, con rimedi culminanti appunto nel ricorso per cassazione. Né è compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti del debitore proponente, garantiti in ogni caso dall'intervento di un giudice, quello di merito, che è giudice al pari di quello di legittimità; ferma rimanendo la riproponibilità della domanda di concordato non essendosi prodotto alcun giudicato contrario.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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