Prededucibilità dei crediti conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale
Cassazione civile, sez. VI, 09 Settembre 2016. Est. Genovese.
Concordato preventivo - Effetti - Esecuzione del concordato - Concordato preventivo con continuità aziendale - Crediti sorti in esecuzione del piano - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni
I crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento se conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale. (massima ufficiale)