Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16396 - pubb. 14/12/2016

Revocatoria fallimentare ed esenzione per i pagamenti nei termini d’uso

Cassazione civile, sez. I, 07 Dicembre 2016, n. 25162. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento – Revocatoria fallimentare – Esenzioni – Termini d’uso – Interpretazione – Modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti – Prassi del settore economico – Esclusione

Ricorso per cassazione – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Oneri del ricorrente – Omesso esame di elementi istruttori – Irrilevanza



Il riferimento dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.f., ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c. p. c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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