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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16329 - pubb. 06/12/2016.

Concordato preventivo: funzione dell’attestazione e valutazione del giudice


Cassazione civile, sez. I, 14 Settembre 2016. Est. Didone.

Concordato preventivo – Attestazione – Funzione – Valutazione e controllo del giudice

Concordato preventivo – Fattibilità giuridica – Valutazione del giudice – Oggetto

Concordato preventivo – Oggetto della proposta – Regolazione della crisi – Indicazione delle modalità di soddisfacimento dei crediti – Necessità – Valutazione dei creditori – Informazione – Necessità


Il professionista attestatore, come professionista indipendente, svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice ed all'attestazione deve essere attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno, elementi tutti che sarebbero altrimenti acquisibili esclusivamente soltanto tramite un consulente tecnico nominato dal giudice.

Da ciò va tratta la conseguenza per la quale va escluso che destinatari naturali della funzione attestatrice siano soltanto i creditori e, viceversa, che il giudicante ben possa discostarsi dal relativo giudizio, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario.

E' certo, peraltro, che il controllo del giudice non è di secondo grado, ossia destinato realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell'attestato del professionista, potendo invece estendersi sino alla verifica del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, al giudice compete di verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando determinate modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, mentre, laddove entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica, di ogni rischio si fanno esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La proposta di concordato preventivo deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, la quale a sua volta può assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento), rispetto alla quale la relativa valutazione (sotto i diversi aspetti della verosimiglianza dell'esito e della sua convenienza) è rimessa al giudizio dei creditori, in quanto diretti interessati. Giudizio che presuppone che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incombenti che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura in questione ed al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore, in funzione dell'ammissibilità al concordato (art. 161 l.f.), e quindi il commissario giudiziale prima dell'adunanza per il voto (art. 172 l.f.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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