Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16325 - pubb. 06/12/2016

Prededuzione del credito del professionista sorto in funzione di precedenti procedure concorsuali

Cassazione civile, sez. VI, 01 Novembre 2016, n. 23108. Est. Ragonesi.


Fallimento – Prededuzione – Crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali – Credito del professionista – Verifica del risultato delle prestazioni svolte o della concreta utilità per la massa – Esclusione



Il novellato art. 111, comma 2 l.f. detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi “il risultato” delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa”.
(Fattispecie in tema di riconoscimento della prededuzione per i crediti dei professionisti che assistono il debitore nella redazione del piano e della proposta concordataria. Nel caso in esame la Corte ha cassato la decisione del Tribunale che, in sede di ammissione al passivo del credito del professionista, al fine di riconoscere la prededuzione aveva ritenuto necessaria l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Secondo la Corte di Cassazione è invece sufficiente che l’attività svolta dal professionista sia “finalizzata” alla presentazione della domanda di concordato). (Francesca Dagnino) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Francesca Dagnino


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