Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16299 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 02 Novembre 2016. .


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Destinazione ai creditori di tutte le utilità derivanti dalla continuazione - Esclusione - Deroga all’articolo 2740 c.c. - Ammissibilità



La disciplina del concordato con continuità aziendale cui all’art. 186-bis legge fall. non prevede l’obbligo per il debitore di destinare ai creditori tutte le utilità derivanti dalla continuazione, essendo consentito all'imprenditore, in deroga ai principi di cui all'art. 2740 c.c. ed in un’ottica di favore verso il risanamento dell'impresa, conservare parte delle risorse generate dall'esercizio dell'attività, allo scopo di assicurare all’impresa una patrimonializzazione sufficiente e comunque a porre condizioni adeguate a prevenire future situazioni di crisi; al debitore è invece richiesto di garantire la massimizzazione dell'interesse dei creditori ossia di offrire loro un trattamento economico più vantaggioso rispetto alla liquidazione del patrimonio esistente al momento della proposizione della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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