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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16247 - pubb. 24/11/2016.

Fermo amministrativo nei confronti del fallito, impugnazione dinanzi al giudice tributario ed eccezione di compensazione


Cassazione civile, sez. VI, 29 Settembre 2016. Est. Paola Vella.

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi - Fermo amministrativo nei confronti del contribuente fallito - Impugnazione dinanzi al giudice tributario - Esame nel merito dell'eccezione di compensazione - Necessità - Fondamento


In tema di contenzioso tributario, ove sia impugnato dalla curatela il provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, con cui l'Amministrazione finanziaria ha sospeso il rimborso del credito IVA, geneticamente maturato anteriormente al fallimento, al fine di ottenerne la compensazione con i propri crediti ammessi al passivo, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare il provvedimento, ma deve esaminare il merito dell'eccezione di compensazione a cui esso è strumentale, atteso che, in virtù dell'art. 56 l.fall., la compensazione rappresenta una forma di autotutela in deroga alla "par condicio creditorum". (massima ufficiale)

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