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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16174 - pubb. 15/11/2016.

Controllo esterno di società tramite reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto


Tribunale di Roma, 13 Giugno 2016. Est. Romano.

Controllo societario - Attività di direzione e coordinamento - Caratteristiche - Requisiti - Controllo esterno - Rapporti contrattuali - Necessità - Reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto - Controllo esterno - Esclusione


Perché possa essere individuata una relazione di controllo societario ai sensi dell’articolo 2359 n. 3 c.c. occorre verificare la presenza di una situazione di oggettiva dipendenza economica derivante da particolari rapporti contrattuali di una società rispetto ad un’altra; si tratta di un condizionamento oggettivo ed esterno dell’attività sociale, che sussiste indipendentemente da chi nomina o può revocare gli amministratori, essendo l’attività economica stessa, in quanto tale ad essere condizionata dalla relazione di controllo.

La relazione di controllo esterno di una società da parte di un’altra postula l’esistenza di determinati rapporti contrattuali, la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata; a tal fine è necessario un rapporto derivante dai suddetti vincoli contrattuali di subordinazione tra le due società, tale da ridurre l’una ad una vera e propria società satellite dell’altra, anche per il tempo successivo alla scadenza dell’accordo, vuoi in virtù di accordi stabili nella loro durata, vuoi perché garantiti da una forte penale.

La reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto non può considerarsi di per sé sintomatica di una posizione contrattuale “forte” di una società rispetto ad un’altra e, quindi, dell’esistenza di un rapporto di forza dal quale deriva anche la sostanziale imposizione dei corrispettivi della fornitura del servizio. Una tale situazione non è sufficiente per enucleare la fattispecie del controllo, in quanto la norma richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano particolari e che sulla base di essi la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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