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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16170 - pubb. 15/11/2016.

Concordato in continuità, finanza esterna e criteri per il degrado dei creditori privilegiati


Tribunale di Milano, 08 Novembre 2016. Pres., est. Alida Paluchowski.

Concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. - Creditori privilegiati - Art. 160 comma 2° L.F. - Finanza del terzo - Incapienza patrimonio del debitore alla data del deposito ricorso - Rispetto ordine cause di prelazione


La regola generale dell’art. 160 comma 2, L.F., del rispetto dell’ordine delle prelazioni, che è indefettibile nel concordato liquidatorio, salvo l’apporto di nuova finanza che può essere utilizzata anche in apparente violazione di tale ordine, proprio perché non promana dal patrimonio del debitore e non è vincolata a garantirne le obbligazioni, deve essere intesa anche nel concordato in continuità come operativamente limitata, nel tempo, alla data della presentazione della domanda di concordato e nella “dimensione applicativa” al patrimonio della concordataria esistente a quella data.

Il parametro che costituisce il limite di riferibilità per appurare se vi sia violazione o meno dell’ordine della prelazione è il momento della presentazione della domanda perché ciò che è valutabile ai fini della capienza in sede di redazione del piano è solo il patrimonio attuale della società e solo esso sarebbe passibile di azioni esecutive o di collocazione sul mercato al cui risultato si dovrebbe comparare l’offerta formulata dalla società per appurare se essa lede il privilegio o meno.

E’ evidente che tale comparazione non può essere condotta con il patrimonio che residuerà al termine di piano caratterizzato da reinvestimenti, eseguiti con finanza esterna, sia perché esso è indeterminato per definizione, sia, soprattutto, perché esso, senza la nuova finanza, non potrebbe certo avere quelle dimensioni che presumibilmente avrà, e probabilmente non sussisterebbe per nulla, visto che in assenza di concordato non vi è alcuna alternativa al fallimento.

Nel concordato preventivo in continuità aziendale l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile è vincolante, anche per consentire al professionista designato ex art. 67 L.F. in modo chiaro e attendibile un reale giudizio di strumentalità della prosecuzione dell’attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori. (Riccardo Sgrò) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Riccardo Agostinelli e Riccardo Sgrò


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