Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1616/2009 - pubb. 06/03/2009

Credito fondiario, cessione e perdita dei privilegi processuali

Tribunale Napoli, 03 Marzo 2009, n. 0. .


Procedimento esecutivo – Credito fondato su contratto di mutuo fondiario – Cessione del credito – Riconoscimento al cessionario dei privilegi processuali di cui all’art. 41 T.U. 385/1993 - Esclusione.



In caso di cessione di un credito fondiario, non competono al cessionario i privilegi processuali di cui all’art. 41 T.U. n. 385/1993 (salvo che nei casi di cessione regolata dall’art. 58 co. 3 del T.U. n. 385/1993). In particolare, il cessionario non può iniziare e/o proseguire l’azione esecutiva anche dopo il fallimento del debitore, trattandosi di prerogativa che l’art. 41 co. 2 cit. riserva espressamente solo al creditore-banca. (lp


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