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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16149 - pubb. 11/11/2016.

Stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa


Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2006. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - In genere - Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Stato di insolvenza - Accertamento giudiziario - Momento rilevante - Nozione - Venir meno delle condizioni di liquidità e di credito - "Deficit" patrimoniale - Rilevanza preminente - Sussistenza


Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione - si traduce, sulla base della generale previsione dell'art. 5 legge fall., applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale. La peculiarità dell'attività bancaria - la quale implica che l'impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi - fa peraltro sì che assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il "deficit" patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità. (massima ufficiale)

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