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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16114 - pubb. 09/11/2016.

Cessione del credito a scopo di garanzia e adesione del cessionario al concordato preventivo del cedente


Cassazione civile, sez. I, 07 Aprile 2016, n. 6759. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Cessione dei crediti – Cessione del credito a scopo di garanzia – Effetti – Differenza dal pegno di credito – Adesione del cessionario del credito al concordato preventivo del cedente – Rinuncia – Esclusione


La cessione del credito a scopo di garanzia dà sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto: in via immediata, se il credito è già maturato, ovvero in via differita, cioè al momento della maturazione, se trattasi di credito futuro; essa, pertanto, non può essere confusa con il pegno di credito, in quanto quest'ultimo, per la sua precipua caratteristica strutturale, integra un tipico diritto di prelazione, che non dà mai luogo al trasferimento della titolarità del credito al creditore pignoratizio: conseguentemente, non potendosi la cessione di un credito a scopo di garanzia annoverare tra i diritti di prelazione, indicati tassativamente dall'art. 177, comma 3, legge fallimentare, bensì attuando soltanto una forma atipica di garanzia, l'adesione del cessionario del credito al concordato preventivo del cedente non ne comporta la rinuncia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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