Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16097 - pubb. 08/11/2016

Opposizione all'omologazione: interesse ad agire ed effetti del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati

Cassazione civile, sez. I, 31 Ottobre 2016, n. 22045. Est. Terrusi.


Concordato fallimentare - Omologazione - Opposizione - Interesse ad agire - Accertamento in concreto - Minore convenienza rispetto al fallimento

Soluzioni concordate della crisi - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Riconoscimento degli interessi - Valutazione del giudice sulla equivalenza rispetto al pagamento in denaro integrale e immediato

Soluzioni concordate della crisi - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Relazione giurata del professionista - Ambito di rilevanza - Limiti

Concordato fallimentare - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Soddisfazione non integrale - Partecipazione al voto per la perdita conseguente alla dilazione - Estensione all’intero credito privilegiato - Esclusione



Nel concordato fallimentare, la valutazione dell'interesse di cui all'art. 129 legge fall., necessario ai fini della legittimazione all'opposizione, implica un accertamento in concreto e suppone che sia dedotta l'incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l'opponente è titolare; l'opponente, come del resto il creditore dissenziente, deve, infatti, avere una ragione oggettiva per opporsi al concordato, dovendo egli quantomeno allegare uno svantaggio per la posizione sostanziale, derivante dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento.

Nel caso di specie, è stata cassata la decisione della corte di merito nella parte in cui ha ritenuto l'azionista di per sé legittimato a opporsi all'omologazione del concordato fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il pagamento dilazionato importa comunque un sacrificio per i creditori muniti di privilegio, a fronte del quale, per quanto la dilazione di pagamento sia accompagnata dal decorso degli interessi di legge, non può il giudice sostituirsi al creditore al fine di vagliare la equivalenza rispetto al soddisfacimento derivante dal pagamento in danaro, integrale e immediato, del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La relazione giurata del professionista designato dal tribunale è funzionale alla verifica di un valore che consenta di determinare la misura di soddisfazione del credito presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato.

Essa non assume alcuna rilevanza quando il proponente abbia confezionato la proposta prevedendo il pagamento del credito in conformità del titolo ma con semplice dilazione. In tal caso, la misura del soddisfacimento non è legata al valore dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, ma molto più semplicemente all'incidenza del decorso del tempo, per cui ogni valutazione al riguardo, in vista del successivo computo delle maggioranze, può essere effettuata dagli organi della procedura.

Il pagamento integrale ma rateizzato, anche se accompagnato dalla corresponsione degli interessi, comportando un sacrificio della posizione del creditore privilegiato, giustifica  la necessità di garantire la sua partecipazione al voto; non giustifica invece, per difetto di ratio, la necessità di acquisire la relazione del professionista cui fa riferimento l'art. 124, terzo comma, della legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche in materia di concordato fallimentare, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti; ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l'entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, legge fall., resta determinata entro la detta misura e non si estende all'intero credito munito di rango privilegiato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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