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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16094 - pubb. 08/11/2016.

Ricorribilità per cassazione del decreto reiettivo del reclamo avverso il rigetto della domanda di risoluzione del concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2016, n. 2990. Pres., est. Nappi.

Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Decreto reiettivo del reclamo avverso il rigetto della domanda di risoluzione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento


Il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza del creditore di risoluzione del concordato preventivo, confermi il predetto diniego, non è impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost., attesa la sua inidoneità a precludere una rinnovazione della richiesta da parte del medesimo reclamante o di altri creditori insoddisfatti, mancando i profili di definitività necessari per rendere ammissibile il ricorso straordinario. (massima ufficiale)

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