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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16093 - pubb. 07/07/2016.

Fallimento, contratto pendente e accertamento dell'avveramento di una condizione risolutiva


Cassazione civile, sez. I, 09 Dicembre 1982. Est. Scanzano.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - In genere - Fallimento del compratore - Proposizione di domanda di risoluzione da parte del venditore - Ammissibilità - Esclusione - Anteriore avveramento di una condizione risolutiva del contratto - Irrilevanza - Utile esperibiltà dell'azione - Esclusivamente prima della dichiarazione di fallimento


Il principio, in forza del quale, dopo il fallimento del compratore, il venditore non può proporre domanda di risoluzione, ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore medesimo, in considerazione dell'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento a tutela della "par condicio creditorum", trova applicazione anche nell'analogo caso di domanda diretta a far accertare, sempre con riguardo ad anteriore inadempimento, l'anteriore avveramento di una condizione risolutiva del contratto stesso, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la domanda resta utilmente esperibile solo prima della dichiarazione di fallimento (e sempreché, vertendosi in tema di immobili, sia stata debitamente trascritta). ( V 3471/77, mass n 387040; ( V 2252/71, mass n 353075). (massima ufficiale)