Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16090 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 21 Ottobre 2016. .


Esecuzione civile – Precetto – Mancato avvertimento art. 480, II comma cod. proc. civ. – Nullità – Non sussiste



La prescrizione secondo cui il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un OCC, o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, non va rispettata a pena di nullità del precetto. Difatti a mente dall’art. 156 c.p.c., la nullità derivante dall’inosservanza di un atto processuale non può essere pronunciata se non quando sia comminata dalla legge, il che all’evidenza non è nel caso di specie. (Antonino Gugliotta) (riproduzione riservata)