Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16074 - pubb. 03/11/2016

Domanda di concordato anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento (contrasto di giurisprudenza)

Cassazione civile, sez. VI, 17 Agosto 2016, n. 17156. Est. Magda Cristiano.


Fallimento – Procedimento – Presentazione di domanda di concordato preventivo prima della pubblicazione della sentenza – Effetti



Gli effetti della sentenza di fallimento decorrono dal momento della sua pubblicazione, ma ciò non toglie che il momento della pronuncia vada identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell' "iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia; ne consegue che il debitore fallendo non può pretendere che la decisione già assunta sia revocata, e che il processo retroceda alla fase dell'istruttoria, a seguito della tardiva presentazione di una domanda di concordato sulla quale il collegio non è più tenuto a pronunciare.

(Nel caso di specie, la domanda di concordato preventivo era stata depositata nelle more tra l’udienza in cui giudice delegato aveva riferito della causa al collegio in ordine alla richiesta di fallimento e la data di pubblicazione della sentenza.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


Il testo integrale


In senso contrario: Cassazione civile, sez. I 24 agosto 2016, n. 17297.


 


Testo Integrale