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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15989 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Rovigo, 18 Agosto 2016. .

Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Ratio – Definizione di procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie – Bilanciamento dei contrapposti interessi – Valutazione del caso concreto – Fattispecie


L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. risponde all'esigenza di definire in tempi congrui procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Il giudice, nella ricerca del bilanciamento di tali interessi, dovendo contemperare l’interesse del creditore procedente con quello pubblicistico della ragionevole durata del procedimento, deve esprimere una valutazione in ordine al caso concreto ed è per tale ragione che è stata prevista una udienza ad hoc alla quale il debitore può esporre le proprie ragioni.

(Nel caso di specie, il professionista delegato ha riferito della insussistenza di qualsivoglia interesse da parte di terzi all’acquisto del bene e della inverosimiglianza di una possibile vendita ai successivi incanti. L’instaurazione del contraddittorio, l’esperimento di numerosi vani tentativi di vendita, l’irrisorio valore raggiunto all’ultimo di essi e l’assenza di interesse per l’acquisto del bene sono gli indici sulla base dei quali il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che un procedimento già durato oltre cinque anni dovesse essere dichiarato estinto e non ulteriormente protratto in spregio al principio costituzionale e comunitario di ragionevole durata del processo.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)