ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15962 - pubb. 18/10/2016.

Pagamento di spese, interessi di mora e sanzioni a società sottoposta a concordato preventivo


Commissione tributaria provinciale di Milano, 21 Settembre 2016. Pres., est. Tucci.

Mancato pagamento dei tributi – Successiva sottoposizione dell’impresa a concordato preventivo – Accertamento e riscossione – Illegittimità della cartella nella parte in cui sollecita il pagamento di spese di riscossione, interessi di mora e sanzioni nella misura massima prevista


La facoltà dell’Amministrazione finanziaria di emettere la cartella di pagamento anche durante la fase della procedura concordataria va necessariamente contemperata con il principio della “par condicio creditorum” fissato dall’art. 2741 c.c., il quale espressamente prevede che “i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore”.

Posto che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla proceduta è impedito l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest’ultimo non può eseguire, per debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mandato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico (cfr. Cass. sent n. 18078 del 02/07/2008).

E’ illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di una società che abbia in precedenza presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella parte in cui sollecita il pagamento delle spese, dei diritti e dei compensi di riscossione, nonché degli interessi di mora (maturati e maturandi dopo il deposito della domanda di concordato preventivo) e delle sanzioni calcolate nella misura massima del 30%, in quanto un ipotetico soddisfacimento di tale richiesta verrebbe a determinare una inevitabile lesione della “par condicio creditorum”. (Maurizio Zonca) (riproduzione riservata)

Il testo integrale