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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15926 - pubb. 12/10/2016.

Privilegio ex art.2751 bis, n.2, c.c. in caso di insinuazione al passivo di studio associato


Cassazione civile, sez. I, 24 Agosto 2016, n. 17287. Est. De Marzo.

Fallimento – Insinuazione al passivo richiesta da studio associato – Presunzione di assenza di personalità del rapporto d’opera professionale – Applicabilità all’attività del componente del collegio sindacale – Esclusione – Privilegio ex art.2751 bis, n.2, c.c. – Sussiste


La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art.2751 bis, n.2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione.
Il carattere normalmente personale dell’attività sindacale esclude la rilevanza dell’esercizio della pretesa da parte dell’associazione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luciano De Angelis