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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15912 - pubb. 07/10/2016.

Illegittimità del recesso ad nutum contrario alla buona fede


Tribunale di Milano, 05 Maggio 2016. Est. Silvia Giani.

Contratto – Recesso ad nutum – Arbitrarietà – Contrarietà alla buona fede – Abuso del diritto – Responsabilità contrattuale del recedente – Sussiste


È vero che nei contratti a tempo indeterminato il recesso è consentito, ma ciò non è determinante per escludere l’illiceità della condotta quando il recesso non sia conforme a buona fede, per le modalità con cui sia posto in essere. Giacché la buona fede deve presiedere ogni fase del contratto, accompagnandolo nel suo intero svolgimento, dalla formazione all’esecuzione allo scioglimento.
La buona fede è espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art.2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato.
[Nella fattispecie, la parte aveva esercitato il recesso ad nutum senza alcuna specifica contestazione, senza preavviso né giustificazione, trattenendo illecitamente una rilevante somma dal corrispettivo spettante alla controparte, cui di fatto aveva impedito di continuare ad operare: tale condotta è stata qualificata dal Tribunale come abuso del diritto e come abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art.9 L.192/1998, anch’esso ritenuto un’estrinsecazione della clausola di buona fede, essendosi determinato un rilevante squilibrio di diritti e obblighi tra le parti contraenti.] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

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