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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15897 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2016. .

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Holding - Società di fatto - Fallibilità - Condizioni - Insolvenza relativa ai debiti assunti - Obbligazioni risarcitorie ex art. 2497 c.c. - Spendita del nome - Irrilevanza


La società di fatto "holding" esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di altre società ed è, pertanto, autonomamente fallibile, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, ove sia insolvente per i debiti assunti, ivi comprese le obbligazioni risarcitorie derivanti dall'abuso sanzionato dall'art. 2497 c.c., nonché al danno così arrecato all'integrità patrimoniale delle società eterodirette e, di riflesso, ai loro creditori. (massima ufficiale)