Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15892 - pubb. 06/10/2016

Fattibilità del concordato e contenuto della relazione dell’attestatore

Cassazione civile, sez. I, 12 Agosto 2016, n. 17079. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Concordato preventivo – Fattibilità giuridica e fattibilità economica – Sindacato del giudice – Causa concreta – Fattispecie – Illogicità della relazione dell’attestatore

Concordato preventivo – Relazione dell’attestatore – Acritico recepimento di dati indicati dal proponente – Mancanza di valutazioni su elementi fondamentali



Nel concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione della probabilità di successo economico del piano e dei relativi rischi.

Il controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

(In una fattispecie di concordato con cessione dei beni, la Corte di merito aveva confermato il decreto impugnato, la cui prognosi negativa in ordine all'esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, il quale aveva omesso di spiegare perché un piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l'esito negativo di quest'ultimo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il professionista deve non soltanto verificare, valutare ed attestare, ma anche riferire le proprie fonti conoscitive e i controlli effettuati specificamente, per giungere alle proprie conclusioni.

(Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva condotto la valutazione della relazione, concludendo per la non rispondenza della stessa al tipo ed agli obiettivi di legge, dopo un'approfondita disamina delle verifiche e delle valutazioni effettuate, riscontrando che in gran parte, i dati utilizzati dal professionista erano stati semplicemente recepiti da quanto indicato dalla società debitrice, ovvero da contratti da questa stipulati in vista del concordato, che fondamentali valutazioni erano state espresse in forma dubitativa, o in forma apodittica, e che nessun elemento di giudizio era stato fornito per porre i creditori in grado di valutare l'effettiva realizzabilità dei crediti, costituenti la voce principale del fabbisogno concordatario.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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