Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15864 - pubb. 04/10/2016

Perpetuazione effetti protettivi del patrimonio del debitore ex art. 168 l.f.

Tribunale Aosta, 21 Luglio 2016. Est. De Filippo.


Concordato preventivo con riserva – Verifica insussistenza presupposti ex art. 160 e 161 l.f. e procedimento di verifica – Perpetuazione effetti protettivi patrimonio debitore in forza del divieto ex art. 168 l.f. – Rimozione effetti protettivi



Se gli effetti protettivi anticipati sul patrimonio del debitore in forza dell’applicazione dell’art. 168 l.f. si verificano con l’iscrizione della domanda in bianco nel Registro delle Imprese, è altrettanto vero che tali effetti possono essere rimossi (con efficacia retroattiva e fatti salvi comunque gli atti legalmente compiuti medio tempore) se vi è un provvedimento di declaratoria di inammissibilità pronunciato dal Tribunale investito della questione.

Diversamente ed in assenza di un provvedimento reso dal Tribunale sull’inammissibilità o di declatoria di fallimento (che non avviene più motu proprio, ma per iniziativa di uno dei soggetti di cui all’art. 6 l.f.) si andrebbe incontro ad una perpetuazione degli effetti protettivi che il debitore continuerebbe a beneficiare sul proprio patrimonio in totale spregio delle ragioni dei creditori ai quali verrebbe impedito, pertanto, di soddisfarsi sui beni della società stante il divieto di cui all’art. 168 l.f.. (Giuseppe de Filippo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Giuseppe De Filippo


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