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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15855 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 14 Settembre 2016. .

Fallimento - Notifica dell’avviso di accertamento - Interesse del curatore ad agire mediante impugnazione - Manifestazione della volontà dell’amministrazione finanziaria di insinuarsi al passivo


Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse concreto ed attuale del curatore ad agire, mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento, insorge solo a fronte della (e successivamente alla) manifestazione della volontà dell'amministrazione finanziaria, o per essa dell'agente della riscossione, di insinuarsi al passivo fallimentare, la quale non può certo desumersi dalla precedente notifica dell'avviso al contribuente in bonis, sia perché questa assolve tutt'altra funzione e finalità, sia perché, sino a quando la pretesa tributaria non venga espressamente azionata nei confronti della massa, con la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 legge fall., il curatore non sarebbe nemmeno legittimato a tutelarne gli interessi, in quanto in ipotesi nemmeno in astratto pregiudicabili. Tra l'altro, ove si trattasse di domanda presentata dall'amministrazione finanziaria oltre il termine fissato dall'art. 101, comma 1, legge fall. (c.d. domanda ultratardiva), essa avrebbe notevoli probabilità di essere dichiarata preliminarmente inammissibile, stante l'estremo rigore della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla "prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile", di cui è onerato l'istante (art. 101, comma 4, legge fall.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)