Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15835 - pubb. 28/09/2016

Accertamento della legittimazione del creditore al voto nel concordato preventivo

Appello Roma, 24 Maggio 2016. Est. Raffaella Tronci.


Concordato preventivo - Legittimazione del creditore al voto - Accertamento - Procedimento - Adunanza dei creditori



La legittimazione al voto viene accertata secondo un procedimento che si esaurisce con l'adunanza dei creditori ed i cui momenti salienti sono: a) la presentazione, da parte del debitore, dell'elenco dei creditori (art. 161, 3^ co., l. fall.); b) la verifica, da parte del commissario giudiziale, di tale elenco sulla base delle scritture contabili e l'adozione, da parte dello stesso commissario, delle necessarie rettifiche (art. 171, 1^ co., l. fall.); c) la risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato (art. 176, 1^ co., l. fall.) con una decisione che ha carattere definitivo, ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, salva la possibilità di una ulteriore valutazione del tribunale solo nel caso previsto dall'art. 176, 2^ co., l. fall.. Pertanto, nella fase delle adesioni, che ai sensi dell'art. 178 l. fall., possono pervenire nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, non possono risolversi contestazioni. Ai fini del voto i crediti restano accertati, nella loro natura e consistenza, così come indicati dal debitore nell'elenco, in caso di mancanza di rettifiche o contestazioni; ovvero così come rettificati dal commissario giudiziale, in caso di mancanza di contestazioni; ovvero, infine, così come accertati dal giudice delegato, risolvendo le contestazioni sorte in sede di adunanza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione della Dott.ssa Martina Fanfani


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