Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15816 - pubb. 23/09/2016

Annullamento ex art. 186 l.f. del concordato preventivo per falsa rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale del proponente

Cassazione civile, sez. I, 14 Settembre 2016, n. 18090. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Concordato preventivo – Annullamento ex art. 186 l.f. – Identità di ratio con la revoca ex art. 173 l.f. – Rilevanza di atti in frode diversi dalla dolosa esagerazione del passivo e dalla sottrazione o dissimulazione dell’attivo



L’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 l.f., nel testo novellato dal d. lgs. 169/2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia ritenuta falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti in frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto. (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

L’art. 173 l.f., nel prevedere le fattispecie la cui ricorrenza comporta la revoca dell’ammissione al concordato, fa riferimento all’occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, alla dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti, all’esposizione di passività insussistenti o “altri atti di fronde”; detta norma è stata interpretata nel senso di ritenere che gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione (così la pronuncia 17191 del 2014, in senso conforme alla precedente 9050/2014). (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

E’ di chiara evidenza come sussista l’eadem ratio tra le fattispecie legittimanti la revoca dell’ammissione al concordato e quelle che determinano l’annullamento dell’omologazione del concordato; e, sul piano dei fatti, sarebbe davvero di difficile comprensione come determinate condotte, unificate dall’essere atti di frode aventi valenza decettiva, possano assumere una diversa rilevanza, a seconda del momento in cui vengano ad emersione. Proprio nell’ottica unificatrice della disciplina del concordato preventivo nella ricorrenza degli atti in frode di portata decettiva, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell’assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione, da ciò conseguendo che, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall’art. 173 l.f., il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento (così la pronuncia 10778/2014). (Giancarlo Borriello) (riproduzione riservata)

 


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