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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15804 - pubb. 22/09/2016.

Inammissibilità del concordato di gruppo che affidi al tribunale il compito di separare le procedure


Tribunale di Alessandria, 31 Marzo 2016. Est. Enrica Bertolotto.

Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Inammissibilità

Concordato preventivo - Modifica dell’elenco dei creditori successiva all’adunanza - Inammissibilità


In assenza di apposita previsione normativa, deve ritenersi inammissibile il concordato di gruppo ove vi sia confusione tra le masse attive e passive delle società coinvolte e ciò anche nell’ipotesi in cui la proposta rimetta al tribunale il compito di procedere alla separazione delle rispettive procedure e di assumere separati provvedimenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La modifica dell’elenco dei creditori ammessi al voto che abbia luogo successivamente all’adunanza non consente di fornire una adeguata informazione ai creditori chiamati al voto.

(Nel caso di specie, l’elenco dei creditori era stato modificato dal commissario giudiziale allo scopo di includervi i fideiussori). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Matteo Mantovani


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