Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono solo quelle liquide
Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Settembre 2016, n. 17989. Est. De Chiara.
Obbligazioni pecuniarie illiquide - Forum destinatae solutionis ex artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c. - Inapplicabilità
Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.
Segnalazione dell'Avv. Debora Spinelli
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