Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15792 - pubb. 21/09/2016

Offerte concorrenti: l’offerta originaria, per essere comparabile, deve essere garantita e non sottoposta a condizioni

Tribunale Alessandria, 22 Marzo 2016. Pres., est. Caterina Santinello.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Continuità soggettiva od oggettiva - Irrilevanza

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Concordato misto - Disciplina applicabile della componente prevalente

Concordato preventivo - Elementi del piano sottoposti a condizione sospensiva - Omologa del concordato - Inammissibilità

Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Condizione che subordina l’efficacia dell’offerta all’omologa del concordato - Incompatibilità

Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Potere del tribunale di definire il contenuto delle offerte - Limiti - Natura negoziale del procedimento

Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Offerta originaria - Prestazione di garanzia - Necessità - Sottoposizione a condizione - Esclusione



Ciò che rileva ai fini della definizione di “continuità aziendale" è la continuità di tipo oggettivo ossia che l’azienda sia in esercizio ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo, tanto al momento dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo che all’atto del successivo trasferimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato “misto" dovrà applicarsi la disciplina della componente prevalente, da ritenersi preferibile anche in considerazione delle recenti modifiche apportate all’art. 160 legge fall. in tema di percentuale di pagamento da assicurare ai creditori chirografari; in proposito va precisato che, nel concordato con continuità aziendale, la percentuale offerta ai creditori chirografari deve essere oggetto di un vero e proprio impegno vincolante alla prestazione agli stessi offerta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È inammissibile la proposta di concordato preventivo che si fondi su un contratto preliminare di cessione dell’azienda, sull’apporto di finanza esterna o su altri benefici volti a favorire la realizzazione del piano, la cui efficacia sia sottoposta alla condizione sospensiva dell’omologa del concordato entro un termine troppo breve. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È incompatibile con l’istituto delle offerte concorrenti e con la scansione temporale che lo caratterizza l’apposizione di una condizione che subordini l’efficacia dell’offerta o del contratto “che abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo di azienda o di specifici beni” alla intervenuta definitività del decreto di omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il potere del tribunale di definire nel dettaglio il contenuto delle future offerte concorrenti ex articolo 163-bis legge fall. può essere esercitato solo entro determinati limiti e non può spingersi fino a trasformare o travolgere completamente le caratteristiche o il contenuto dell’offerta originaria, ma solo specificarlo ed integrarlo in relazione agli aspetti e ai profili indicati dal legislatore e ciò allo scopo di non intaccare il carattere negoziale che contraddistingue il procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È inammissibile l’offerta da parte di un soggetto già individuato che non sia accompagnata dalla prestazione di alcuna garanzia, in quanto, per assicurarne la comparabilità con eventuali altre offerte, l’offerta originaria deve presentare fin dall’inizio le caratteristiche minime prescritte dall’articolo 163-bis legge fall.

Per la medesima ragione le offerte non possono essere sottoposte a condizioni di sorta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Carlo Amendola


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