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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15741 - pubb. 08/09/2016.

Pubblicità comparativa: criteri di liceità e legittimità


Tribunale di Milano, 11 Febbraio 2016. Est. Silvia Giani.

Pubblicità comparativa – Eseguita confrontando prodotti non omogenei – Illiceità – Sussiste – Concorrenza sleale – Sussiste


Per costituire un mezzo legittimo di’informazione dei consumatori ed essere lecita, la pubblicità comparativa, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi.
Essa, dunque, deve operare una comparazione tra beni omogenei, caratteristiche essenziali e verificabili, non deve ingenerare confusione sul mercato, non deve creare discredito o denigrazione ad un concorrente e non deve procurare all’autore della pubblicità un indebito vantaggio tratto dalla notorietà connessa al marchio o ad altro segno distintivo.
Tale pubblicità costituisce un atto di concorrenza sleale ove, effettuata tra beni non omogenei poiché dotati di caratteristiche essenziali diverse, si sostanzi in affermazioni false circa qualità essenziali del prodotto, idonee a trarre in inganno i consumatori, sviandoli nel giudizio comparativo e nelle scelte offerte dal mercato, comportando, altresì, discredito dei prodotti altrui. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

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