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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15668 - pubb. 29/07/2016.

Prescrizione dei diritti del fallito nei confronti dei terzi e posizione del curatore nell’azione di inefficacia ex art. 44 l.f.


Cassazione civile, sez. VI, 19 Luglio 2016, n. 14737. Est. Mercolino.

Fallimento – Prescrizione dei diritti del fallito nei confronti dei terzi – Interruzione – Esclusione

Fallimento – Azione del curatore per la dichiarazione di inefficacia di atti compiuti dopo l’apertura della procedura – Subentro nella posizione sostanziale e processuale dell’impresa fallita – Esclusione


Gli articoli 2941 e 2942 c.c. non contemplano il fallimento tra le ipotesi di sospensione della prescrizione, la cui dichiarazione, pertanto, non impedisce, per la durata della procedura, il decorso del termine di prescrizione nei rapporti con i terzi, dal momento che i diritti vantati dal fallito nei confronti dei propri debitori o sui beni compresi nel fallimento possono essere esercitati dal curatore, in virtù della legittimazione attribuita di dagli articoli 42 e 43 legge fall., mentre l’inerzia o il disinteresse degli organi della procedura legittimano il fallito ad agire, in via eccezionale, per la tutela dei propri diritti, senza che i terzi possano opporre il difetto di capacità processuale previsto esclusivamente la tutela degli interessi della massa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’esercizio dell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’articolo 44 legge fall. al fine di far dichiarare l’inefficacia di atti compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento e ad ottenere la restituzione dei relativi importi, il curatore non subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale della impresa fallita (nella posizione, cioè, che quest’ultima avrebbe assunto qualora avesse agito in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento), non azionando egli una pretesa rinvenuta nel patrimonio dell’impresa, ma agendo in sostituzione dei creditori ai fini della ricostruzione del patrimonio originario della società e dunque nella veste processuale di terzo, dotato di un’autonoma legittimazione, collegata alle funzioni esercitate in qualità di organo della procedura, veste nella quale il curatore non può essere considerato né un successore della società ricorrente né un rappresentante o un mandatario della stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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