Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15654 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 2016. .


Dichiarazione di fallimento - Sentenza - Decorrenza degli effetti - Ora zero del giorno della pubblicazione - Inefficacia nei confronti dei creditori degli atti compiuti e pagamenti eseguiti o ricevuti



Poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione, con la conseguenza che dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato