Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15620 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 1971, n. 3444. Est. Della Valle.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita dei beni immobili - Espropriazioni in corso - Continuazione, sospensione o sostituzione con altre forme di espropriazioni - Facoltà del curatore



Intervenuta la dichiarazione di fallimento, spetta soltanto all'ufficio fallimentare, sostituitosi a norma dell'art 107 legge fallimentare nella espropriazione individuale iniziata dal singolo creditore, decidere sulla convenienza di continuare la procedura o di sospendere il corso, ovvero di sostituirla con altre forme di espropriazione esclusivamente concorsuali o di devolverne l'oggetto come mezzo a fine per la realizzazione delle attivita fallimentari che i diritti ad essa relativi, ed acquisiti all'esecuzione concorsuale possono consentire. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato