ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15601 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 1999. Est. Morelli.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento - Esclusione - Fondamento


Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall. il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, ne' proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato automaticamente e senza condizioni il curatore a norma dell'art. 107 legge fall.. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE VENEZIA Srl in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato ANDREA CUCCIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO TRACANELLA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO NEPET SPA, FALLIMENTO TEOLOGO SpA, FALLIMENTO VALLE RONCI SpA, FALLIMENTO MONTEGELATO SpA, tutti in persona del loro Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato EMANUELE COGLITORE, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2930/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per i resistenti, l'Avvocato Coglitore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti atti di citazione del 14.3.1991, i Fallimenti della S.p.A. Montegelato convenivano avanti al Tribunale di Roma la S.r.l. Immobiliare Venezia in liquidazione coatta amministrativa chiedendo che il Tribunale dichiarasse nulle e prive di efficacia le vendite, ciascuna per la porzione immobiliare di competenza, intercorse con la convenuta con atti notar Mazza di Roma del 9 gennaio 1985, aventi ad oggetto il trasferimento, dalle predette società alla Immobiliare, di alcuni appezzamenti di terreno in Comune di Nepi per il prezzo di L. 3.500.000.
A fondamento delle domande, deducevano gli attori che quelle vendite, anteriori alla dichiarazione di fallimento delle alienanti, avevavo avuto ad oggetto terreni assoggettati ad esecuzione fin dal 1980 - davanti al Tribunale di Viterbo con pignoramento regolarmente trascritto - e, per ciò, indisponibile ai sensi dell'art. 2913 c.c.. Con sentenza del 4 dicembre 1993, il Tribunale di Roma accoglieva le domande e ordinava la restituzione degli immobili in questione in favore dei Fallimenti richiedenti.
2. Proponeva appello la Immobiliare sostenendo che gli effetti processuali e sostanziali del pignoramento - e quindi anche la pretesa indisponibilità dei terreni pignorati - fossero venuti meno con l'estinzione del processo esecutivo conseguente alla decisione del curatore del fallimento di "rinunziare" all'esecuzione immobiliare in corso, per procedere alla liquidazione dell'attivo secondo il rito fallimentare.
Ma la Corte di Roma, riuniti i gravami li rigettava
integralmente.
- Rilevava, infatti, in contrario che la rinunzia del curatore all'azione individuale esecutiva, per l'assorbimento che si verifica di detta espropriazione in quella concorsuale, non dà luogo alla estinzione del processo esecutivo ma alla sua "improcedibilità", fermi di conseguenza restando gli effetti del pignoramento fra cui quelli sostanziali ex art. 2913 cit..
3. Contro quest'ultima sentenza depositata il 10 settembre 1996, la Immobiliare Venezia s.r.l. ricorre ora con due mezzi di cassazione.
Resistono le quattro curatele con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione si compone, come detto, di due motivi con i quali la ricorrente rispettivamente denuncia violazione dell'art. 107 e dell'art. 51 L.F..
Per il primo profilo, i giudici a quibus avrebbero infatti errato, secondo l'Immobiliare, nel non riconoscere che "qualora il curatore non si avvalga (come nella fattispecie) della facoltà, di proseguire l'azione esecutiva individuale, attribuitagli dal citato art. 107, ne consegua, oltre al definitivo arresto del processo esecutivo iniziato prima del fallimento, anche la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento anteriore, con opponibilità, alla massa, degli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa del fallimento". Gli stessi giudici avrebbero inoltre, per il secondo profilo, malamente interpretato anche l'art. 51 L.F. con l'affermare che, nell'ipotesi considerata, la procedura esecutiva individuale (cui il curatore abbia preferito l'esecuzione concorsuale davanti agli organi del fallimento) si arresti per mera improcedibilità, ai sensi della predetta norma, mentre in realtà quella procedura "si estingue necessariamente perché cosi stabilisce il c.p.c. all'art. 630 (estinzione per inattività delle parti)".
2. La questione che con tali due mezzi (la cui evidente interconnessione e complementarietà ne rende opportuno un esame congiunto) si ripropone quindi al Collegio è quella se - ai fini della opponibilità alla massa di atti di disposizione di dati beni compiuti dall'imprenditore prima del fallimento ma dopo una già intrapresa esecuzione individuale con pignoramento dei beni stessi debbano, o non, ritenersi caducati gli effetti sostanziali (e con essi l'opponibilità ex art. 2913 c.c.) di quel pignoramento, nel caso in cui il curatore non si avvalga della facoltà di proseguire l'azione individuale ex art. 107 L.F..
2.1. Il quadro normativo di riferimento è dunque rappresentato dal citato art. 107 L.F., che testualmente stabilisce che "se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante"; dal precedente (e, in quei limiti, derogato) art. 51 per cui, di regola, "dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale può essere [iniziata o] proseguita sui beni compresi nel fallimento"; e, parallelamente, sul versante codicistico, dall'art. 630 sulla estinzione del processo esecutivo "per inattività delle parti e dal successivo art. 632 c.p.c. sugli effetti (caducatori) di tale estinzione.
2.2. L' esegesi proposta dalla difesa della ricorrente - che riecheggia spunti di una non recente e minoritaria, ancorché autorevole, dottrina, propensa ad una lettura settoriale dei due richiamati blocchi normativi, fallimentare e processual civilistico - perviene alla conclusione che la sostituzione del curatore al creditore individuale, con la conseguente conservazione degli effetti processuali e sostanziali della procedura esecutiva in corso, si verifichi unicamente nel caso di prosecuzione (come eccezionalmente consentita dall'art. 107 L.F.) dell'azione individuale da parte del curatore medesimo.
Per cui viceversa, ove il curatore preferisca, come nella specie, adottare le modalità della esecuzione concorsuale, non proseguendo l'esecuzione individuale, quest'ultima, ai sensi delle richiamate norme processuali che la governano si estinguerebbe appunto ("per inattività delle parti" ex art. 630), con la conseguente "inefficacia" degli atti (sino a quel punto) compiuti (art. 632).
2.3. Il punto debole di questa posizione ermeneutica sta però proprio nella assunzione parcellizzata e nella mera giustapposizione dei dati normativi e, soprattutto, in una lettura restrittiva della disposizione chiave sub. art. 107 L.F:, non consentita ne' dal testo nè dalla ratio della norma stessa.
Invero l'art. 107 L. Fall., quando dispone che il curatore si sostituisce al creditore istante nella espropriazione immobiliare che sia in corso al momento della dichiarazione del fallimento e che non sia ancora pervenuta alla fase di distribuzione del prezzo, va interpretato, in relazione al divieto di azioni esecutive individuali di cui al precedente art. 51 della stessa legge, nel senso che la disposizione sancisce inderogabilmente la perdita, da parte del creditore istante, del potere d'impulso della procedura da lui iniziata ed il correlativo acquisto del potere stesso da parte del curatore, perdita ed acquisto che si verificano come conseguenza automatica e necessaria della dichiarazione di fallimento. Il punto risulta costantemente affermato da epoca risalente nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ravvisa il fondamento del principio dell'incontestabile opportunità di utilizzare le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale e risparmiare tempo (Cass. 2 marzo 1966, n. 618; Cass. 26 novembre 1971, n. 3444; Cass. 10 novembre 1980, n. 6020; Cass. 9 febbraio 1981 n. 784 e più di recente, Cass. sez. un. 2 marzo 1996 n. 618 e Sez. I 29 maggio 1997 n. 4743).
In altre parole, l'art 107 L.F., stando alla sua formula ed alla sua ratio e ponendo la norma in correlazione al precedente art. 51, sancisce una "sostituzione", del curatore istante, "ope iuris" al creditore individuale, e non subordinata all'intervento del primo nella procedura iniziata dal secondo - intervento cui la norma non fa cenno alcuno - ne' tanto meno ad un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; rappresentando, invece, quell'intervento - del tutto eventuale - solo la condizione perché il curatore, ove l'ufficio fallimentare ritenga conveniente utilizzare l'attività processuale già svolta, continui la procedura in corso (e in tale possibilità sta appunto l'eccezione, che l'art. 107 porta al divieto sancito dall'art. 51), ma non escludendo (tale fa coltà di prosecuzione) che il curatore possa, ove lo ritenga più opportuno, manifestare, anche senza intervenire nella procedura in corso ma con il semplice fatto che la attua, la preferenza per altre forme di esecuzione quale ad esempio quella dinanzi agli organi fallimentari.
In tale ultima evenienza, è evidente che la procedura individuale - non proseguita, per sua scelta, dal curatore, ne' proseguibile, ex art. 51, dal creditore istante - divenga, con ciò, improcedibile. Ma il sistema enucleato dalla normativa fallimentare, nella sua esaustività, esclude che possa a questo punto farsi riferimento alla caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento prevista dall'art. 632 c.p.c., proprio perché nella titolarità di quegli effetti è automaticamente, e senza condizioni, già subentrato il curatore ex art. 107 L.F:, rettamente interpretato.
3. La sentenza della Corte romana, che risulta in linea con tale interpretazione, resiste pertanto a censura.
Il ricorso va di conseguenza respinto.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999