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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15600 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2002, n. 12862. Est. Celentano.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - Sentenza di omologazione - In genere - Beni del fallimento - Trasferimento nel patrimonio dell'assuntore - Titolo esecutivo - Sentenza di omologazione - Decreti attuativi ed integrativi del GD - Natura meramente esecutiva - Conseguenze - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. dei decreti del GD o di quelli emessi in sede di reclamo dal tribunale - Esclusione


Il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi, eventuali decreti del giudice delegato - ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione dei beni necessaria ai fini della trascrizione - hanno carattere meramente esecutivo, con la conseguenza che detti decreti, al pari di quelli emessi dal tribunale su reclamo ex art. 26 legge fall., non risolvendo alcun conflitto tra assuntore e terzo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (massima ufficiale)

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