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Cassazione civile, sez. I, 06 Dicembre 2002. Est. Ragonesi.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Espropriazione in corso - Facoltà del curatore di avvalersene o di procedere alla esecuzione concorsuale - Sussistenza
In caso di procedure esecutive che possono trovare prosecuzione in pendenza di fallimento, è data facoltà al curatore di avvalersi di esse (consentendo che l'attività liquidatoria si svolga per loro tramite e partecipando per conto della massa alla ripartizione del ricavato), oppure di procedere direttamente all'esecuzione concorsuale. (massima ufficiale)