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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15553 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2015. .

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere - Immobile abusivo - Nullità - Esclusione - Fondamento


È valida la vendita di un immobile abusivo eseguita nell'ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell'art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo. (massima ufficiale)